Art. 8.
(Norme di attuazione).

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a che, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i buoni scuola siano a disposizione di qualsiasi studente avente diritto.
      2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente legge, in conformità con le finalità e le disposizioni in essa contenute.